Referendum sulla giustizia: Sì o No?
Si avvicina il referendum sulla giustizia. Il 22-23 marzo i cittadini saranno chiamati ad esprimersi su una riforma costituzionale che incide sull’organizzazione della magistratura. Nello specifico la riforma approvata dal Parlamento introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.
Il referendum deciderà se confermare o respingere la riforma che consolida la distinzione dei percorsi professionali e ridisegna i meccanismi di autogoverno della magistratura. In particolare, uno dei profili più discussi riguarda il ricorso al sorteggio che interviene su un sistema fondato sul voto e sulla rappresentanza delle correnti nella magistratura.
Il referendum tocca un tema costituzionale che, per quanto importante, riguarda primariamente l’organizzazione della giustizia. Da un punto di vista cristiano, esso tocca alcuni temi biblicamente sensibili come la distinzione dei poteri, l’autogoverno della sfera della magistratura nel contesto della relazione con altre sfere (governo, opinione pubblica, stampa), la rendicontazione dei giudici a organismi di controllo e i criteri di nomina di questi ultimi.
Le decisioni politiche sono generalmente “penultime” e i cristiani possono e devono arrivare a prenderle avendo svolto il lavoro diligente di esame delle questioni, nella consapevolezza che su questi e altri temi, potranno arrivare a scelte diverse. Ecco alcuni elementi che possono essere utili ad orientarsi.
Ragioni del Sì
La separazione delle carriere tra chi accusa e chi giudica riflette un principio di distinzione nell’amministrazione della giustizia. Davanti ad un giudice, infatti, devono comparire l’accusato che si difende e l’accusatore che lo denuncia. Il giudice è una figura terza rispetto alle parti contrapposte.
Nel sistema giudiziario mosaico, molto diverso dai moderni sistemi ma pur sempre plasmato da criteri di sovranità di sfera, era prevista la figura del giudice a cui era riconosciuta l’autorità giudicante in una tribù: “Nominerai dei giudici e dei magistrati in tutte le città che il Signore, il tuo Dio, ti dà, tribù per tribù; ed essi giudicheranno il popolo con giustizia” (Dt 16,18).
Il processo si svolgeva di fronte al giudice terzo davanti al quale l’accusatore (con testimoni e prove) si presentava e davanti al quale l’accusato si difendeva (con controtestimoni e controprove). Il giudice, poi, emetteva il verdetto in base alla legge.
Si può dire che il principio della distinzione sia meglio riflesso in un sistema in cui la carriera del giudice è diversa rispetto a quella del pubblico ministero. Si tratta di due ruoli concettualmente e operativamente diversi. Il pubblico ministero fa da contraltare all’avvocato difensore, mentre il giudice ascolta l’uno e l’altro per poi emettere una sentenza. Bene fa la riforma approvata a separare le carriere.
Da questa separazione, consegue che giudici e pubblici ministeri debbano essere governati da organi di autocontrollo diversi. Perché un unico Consiglio Superiore della Magistratura deve decidere della carriera e della disciplina sia dei giudici che dei pubblici ministeri? Se le carriere sono separate, anche gli organismi di controllo devono essere diversi.
Si può discutere se il sorteggio sia l’unico o il miglior modo per formare la composizione di un organo, ma certamente esso non è illegittimo. D’altra parte, anche i sistemi elettivi, per quanto anch’essi legittimi, presentano debolezze e possono essere penetrati e diretti da interessi di parte.
Ragioni del No
Anzitutto, la separazione delle carriere esiste già di fatto perché la mentalità del giudice non è assimilabile a quella del pubblico ministero. Al giudice interessa unicamente se gli elementi d’indagine riescono a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del soggetto accusato. Il giudice ragiona in ottica giurisdizionale, non in ottica poliziesca. Al contrario, il pubblico ministero, siccome ha il compito di gestire le indagini avvalendosi degli organi di polizia, per quanto sia e rimanga forgiato nella cultura della giurisdizione, ha un approccio completamente diverso al fatto di reato e al processo. Nella dimensione della grazia comune di Dio, nell’attuale configurazione, ci sono già alcuni presupposti strutturali per evitare l’intromissione di riguardi personali nel giudicare (cfr. Dt 1,16).
In secondo luogo, il passaggio di funzioni (da giudice a pubblico ministero e viceversa), da un lato, è limitatissimo in quanto può avvenire una sola volta, entro i primi dieci anni e solo cambiando regione per cinque anni, dall’altro, i dati dimostrano che solamente il 2% dei magistrati (circa 150 su 9.000) hanno cambiato funzioni. Dunque, il problema, ammesso che vi sia, sarebbe irrilevante.
In terzo luogo, il pubblico ministero è una parte pubblica. Come parte pubblica non ha un interesse privato (o personale) nell’ottenere la condanna di chi ha indagato, per questo può – e deve – sia cercare gli elementi a discarico dell’accusato, sia chiedere l’assoluzione quando il processo non consente di ritenere accertata la responsabilità penale. La separazione delle carriere, dunque, realizzerebbe il “giusto processo” solamente se il pubblico ministero fosse, alla pari del difensore, una parte privata.
Quanto al tema del sorteggio, chi si oppone a questa riforma, risponde affermando che il sorteggio non risolverebbe il problema della politicizzazione della magistratura, anzi lo aggraverebbe perché i componenti magistrati che lo comporrebbero, siccome sorteggiati, sarebbero lì presenti senza mandato elettorale e potenzialmente senza alcuna attitudine a svolgere un tale ruolo, contravvenendo a criteri di selezione caratterizzati da qualche forma di discernimento (cfr. Es 18,21). Al contrario, i membri scelti dal Parlamento, siccome sono sorteggiati tra una lista precompilata dal Parlamento stesso, e quindi orientata politicamente, le pressioni del potere politico all’interno dei due Consigli Superiori della Magistratura rischierebbe di aumentare drasticamente.
Bisogna quindi chiedersi se sia meglio che il Pubblico ministero sia separato dal giudice o che sia separato dal potere politico? I sostenitori del No osservano che dalla Costituzione del 1948, l’impegno è stato quello di evitare l’ingerenza dell’esecutivo (in primis, del Ministro della giustizia) sull’attività dei magistrati. Questo valorizzerebbe il principio già presente della separazione dei poteri.
Al di là del merito del quesito, il referendum può essere l’occasione di pregare per le autorità (1 Timoteo 2,2) e per una vigorosa testimonianza evangelica nel Paese.
Per approfondire:
Marco Iotti, “Evangelici e politica. Oltre i tabù e le scorciatoie” (9/2/2026)
Speciale “Giornate teologiche 2025: La politica del vangelo”:
Marco Iotti, “La politica del vangelo (I). Dio e l’autorità” (17/9/2025)
Chiara Lamberti, “La politica del vangelo (II). Cristiani e potere, quale relazione?” (19/9/2025)
Lucia Stelluti, “La politica del vangelo (III). L’intervista al Senatore Lucio Malan” (26/9/2025)
Daniele Mancini, “La politica del vangelo (IV). Pensiero sobrio e responsabilità differenziate” (30/9/2025)
Chiara Giambra, “La politica del vangelo (V). Un appello alla militanza evangelica” (3/10/2025)
Fabrizio Tinazzo “La politica del vangelo (VI). La politologia pattizia di Johannes Althusius” (7/10/2025)
Francesco Orefice, “La politica del vangelo (VII). Il perciò di Dio che non si conforma, ma trasforma” (9/10/2025)
Damaris Marletta, “La politica del vangelo (VIII). L’amore sovversivo oltre finzioni, violenza e legalismi” (15/10/2025)
Giosuè Bua, “La politica del vangelo (IX). Il contributo di Kuyper è superato?” (20/10/2025)